Proroga Ecobonus al 65%
65%. Ufficiale e definitiva la conferma per tutto il 2014.
Proroga Ecobonus al 65%
Approvata anche dal Senato è diventata legge la proroga dell’Ecobonus e delle detrazioni sulle ristrutturazioni, riqualificazione energetica e sicurezza antisismica.

Questi i riferimenti per le agevolazioni/detrazioni IRPEF (persone fisiche) o IRES (imprese):
- 65% prorogata fino al 31 dicembre 2014 (30 giugno 2015 per i condomini)
- 50% per il 2015 (30 giugno 2016 per i condomini)
- 36% per il 2016 (solo dal 1° di luglio del 2016 per i condomini)

Le agevolazioni per riqualificazione energetica riguardano tutti gli edifici esistenti di ogni categoria catastale (edifici residenziali, strumentali o di attività produttive e rurali).

Le agevolazioni sono previste anche nel caso di demolizione completa dell’edificio esistente e fedele ricostruzione.

Le agevolazioni sono escluse per edifici di nuova costruzione.

Le agevolazioni per ristrutturazione sono riservate ai soli edifici residenziali.

La detrazione del 65% si applica anche ai lavori per adeguamento antisismico di tutti gli edifici esistenti (residenziale e per attività produttive), purché ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

Detrazioni per sostituzione infissi
Le spese detraibili riguardano:
- fornitura e posa di nuove finestre comprensive di infissi
- integrazione e sostituzione di componenti vetrati esistenti e di componenti accessori come scuri e persiane

Il tetto massimo di una singola detrazione per la sostituzione degli infissi è di 60.000 euro per ogni fabbricato ( o unità immobiliare nel caso di un condominio) da dividere in 10 anni, comprensivi di spese per le opere edili connesse agli interventi, per le prestazioni professionali per l’acquisizione dell’eventuale certificazione energetica o dell’attestato di qualificazione energetica (che tuttavia non è richiesta per la sostituzione degli infissi in quanto può essere sostituita da una certificazione del produttore o attestazione di conformità del prodotto).

La detrazione del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni.