Alcune delle novità inserite dal governo nel Decreto Rilancio appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi già entrato in vigore, potrebbero interessare il settore dei serramenti: sono quelle che prevedono un consistente aumento delle detrazioni fiscali, fino al 110%, sulle spese sostenute per la realizzazione di interventi "volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici".

Tra i soggetti beneficiari del provvedimento figurano i condomini, le persone fisiche, gli Istituti autonomi case popolari e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Il superbonus al 110% non può però essere applicato alle seconde case ma solo sull'abitazione principale.

Quali sono i lavori ammessi a EcoBonus al 110%?

Secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio potranno usufruire dell'EcoBonus al 110% le spese sostenute per interventi che consentano di migliorare l'efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi. Nello specifico i lavori ammessi sono:

  • gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione;
  • l'installazione di pannelli fotovoltaici;
  • l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.

Per quanto riguarda la sostituzione di infissi, schermature solari e la relativa posa in opera, potranno usufruire del bonus al 110% solamente se i lavori saranno inseriti in un più ampio intervento che rientri in una delle casistiche elencate sopra. In caso contrario, cioè la semplice sostituzione dei serramenti, questi potranno beneficiare solo dell'EcoBonus "semplice" al 50%.

EcoBonus al 110% e sconto in fattura

Si potrà usufruire del Bonus al 110% per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e il relativo credito d'imposta maturato potrà essere portato a detrazione in 5 anni con rate di pari importo. Il decreto prevede la possibilità di cedere il credito alle imprese che hanno effettuato i lavori che potranno a loro volta cederlo a banche, finanziarie, assicurazioni o alle Esco (Energy Service Company).

Infine, il decreto reintroduce la formula dello "sconto in fattura" che era stata fortemente osteggiata dalle associazioni di categoria a proposito dell'EcoBonus al 50% in quanto avrebbe potuto tradursi in un meccanismo potenzialmente dannoso per le piccole e medie imprese del settore.

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