Dopo più di un anno di attesa, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente reso pubbliche le regole attuative relative alla cessione del credito derivante dai lavori di riqualificazione energetica previsti dall’ecobonus 2019 effettuati anche su singole unità immobiliari. Il provvedimento, emanato il 19 aprile scorso, rende pienamente effettiva una delle più interessanti novità inserite nella legge di Bilancio 2018 che estendeva infatti la possibilità di avvalersi della cessione del credito anche per i lavori effettuati su singole unità abitative e non solo per i condomini.

Come funziona la cessione del credito

I contribuenti che hanno maturato un credito per l’esecuzione di lavori rientranti tra quelli previsti dall’ecobonus 2019 possono cederlo ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati mentre per chi ricada nella “no tax area” la cessione può essere fatta anche a favore di banche e altri intermediari finanziari.

Per la corretta cessione del credito non sono previsti vincoli particolari se non quello di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuto trasferimento in quanto “il legislatore consente, semplicemente, l’utilizzo del credito corrispondente alla detrazione ad un soggetto diverso dal titolare della posizione tributaria che ha dato origine alla detrazione”. Per la comunicazione basta utilizzare il modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate che va inviato tramite posta certificata o consegnato agli uffici territoriali competenti.

Il soggetto cui viene ceduto il credito fiscale può utilizzarlo in compensazione nel periodo d’imposta successivo rispetto a quando è stata effettuata la spesa oppure può cederlo a sua volta in tutto o solo parzialmente comunicando la decisione all’Agenzia delle Entrate.

Ecobonus 2019, quali spese possono essere detratte

L’ecobonus 2019 prevede detrazioni fiscali che vanno dal 50% fino al 65% per le abitazioni singole (mentre per i condomini si raggiunge anche il 75%) delle spese sostenute per interventi e lavori di riqualificazione e risparmio energetico effettuati su case, condomini, uffici, negozi e capannoni. La detrazione spetta a tutti i contribuenti privati e ai titolari d’impresa con Partita Iva.

Tra le varie voci ammissibili per poter usufruire della detrazione fiscale ricordiamo:

  • le spese per infissi, zanzariere, tende da sole se dotate di schermatura e pergole bioclimatiche detraibili fino al 50%;
  • gli interventi di ristrutturazione su singole abitazioni e condomini detraibili al 50% per un massimale di spesa di 96mila euro;
  • le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici a seguito di ristrutturazioni detraibili fino al 50% per un tetto massimo di 10mila euro;
  • le spese per il miglioramento dell’efficienza energetica dei condomini, se interessano più del 25% della superficie complessiva dell’immobile, sono detraibili fino al 70% mentre le detrazioni arrivano fino al 75% se i lavori influiscono sul risparmio energetico complessivo sia estivo sia invernale ;
  • il bonus caldaia che prevede una detrazione del 50% se si installano modelli di classe A. La detrazione arriva al 65% se la caldaia, sempre di classe A, è dotata di sistemi di termoregolazione evoluti.

Ecobonus, sconto in fattura e articolo 10

Le associazioni di categoria dei serramentisti, fin dall'approvazione del Decreto crescita, hanno sollevato dubbi e perplessità sull'articolo 10 della norma e sull'introduzione dello sconto in fattura, cioè sulla possibilità di riconoscere al cliente finale una riduzione immediata del prezzo d'acquisto al posto del credito d'imposta utilizzabile in 5 o 10 anni.

“L’ecobonus, con lo sconto direttamente in fattura, è una misura non praticabile che rischia di indurre una domanda che non potrà essere soddisfatta”, scrivono le associazioni di categoria in un comunicato congiunto. Per questo motivo è stata avanzata la proposta di modificare l'articolo 10 al fine di renderlo praticabile anche per le realtà imprenditoriali medio-piccole.

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