L'entrata in vigore, dallo scorso 2 novembre, dell'obbligatorietà della marcatura CE per alcune tipologie di porte tagliafuoco ha messo in subbuglio l'intero comparto. Anche se era risaputo da tre anni che sarebbe scattata l'obbligatorietà, i produttori e l'intera filiera speravano ancora in una proroga che di fatto non è stata concessa.

Per fugare i dubbi e le incertezze che la nuova normativa ha sollevato, il ministero dell'Interno ha emanato e diffuso una circolare che chiarisce alcuni dei punti più delicati e controversi fornendo allo stesso tempo gli indirizzi applicativi per produttori e installatori di porte tagliafuoco.

In particolare, la circolare fornisce una definizione tecnica per distinguere correttamente tra porte interne ed esterne, che sono soggette a differenti regimi normativi. Secondo il ministero, per "porta ad uso esterno" si deve intendere "un serramento che separa due locali con condizioni climatiche diverse (ad esempio un vano climatizzato da un vano non climatizzato, o un vano dall’ambiente esterno alla costruzione)".

A partire da questa definizione, la circolare ministeriale chiarisce senza alcun possibile dubbio che:

  • finestre, porte esterne, porte e cancelli industriali per i quali siano richiesti requisiti di resistenza al fuoco possono essere commercializzati solo se in possesso della marcatura CE e della dichiarazione di prestazione;
  • le porte e i serramenti interni rimangono assoggettati al solo regime di omologazione che ne attesti le prestazioni di resistenza al fuoco;
  • le porte tagliafuoco a doppio uso (sia per interno sia per esterno) devono possedere sia la marcatura CE e la dichiarazione di prestazione sia l'omologazione.

Infine, la circolare chiarisce che le porte tagliafuoco commercializzate prima dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà della marcatura CE restano in ogni caso idonee fino al termine della loro validità anche se installate all'esterno.

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